Collaudo bombole GPL / Metano a Bari, con il servizio SuperFast di Trombetta Autoservice.
Tempi di attesa rapidissimi e super offerte per nuovi impianti gpl.
Qualche informazione utile:
Gli impianti a metano e gpl montati sui veicoli a motore debbono essere obbligatoriamente collaudati in sede di prima installazione e/o sostituzione delle bombole ed altresì sono oggetto di controllo anche in sede di revisione periodica ex art
Bisogna fare un distinguo tra gli impianti a Gpl e quelli a Metano:
Le vetture equipaggiate con impianto GPL avente serbatoio di fabbricazione antecedente alla data del 31 dicembre 2000 sono munite di un apposito certificato indicante anche la data di scadenza dello stesso; Allo scadere dello stesso il proprietario, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art 79 del C.d.s (che si riporta in basso) o aggiorna l’impianto provvedendo alla sostituzione del serbatoio oppure provvede a far rimuovere l’impianto stesso ripristinando l’alimentazione del veicolo alla sola benzina. Quest’ultima operazione avviene sempre previo collaudo presso l’MCTC che aggiorna anche la carta di circolazione.
Dal 1 gennaio 2001 il certificato per serbatoi di GPL non viene più rilasciato in quanto gli stessi risultano omologati ai sensi dei Regolamenti
ECE 67 e ECE 67/01. I serbatoi che rispondono alle norme del Regolamento ECE riportano sulla targhetta (del serbatoio) una marcatura del tipo "Ex 00 0000"ove:
- la "x" è un numero che rappresenta il paese ove è stato omologato (ad es.: per l'Italia "E3");
- i restanti caratteri rappresentano il numero di omologazione.
Il serbatoio gpl, in questo caso ha validità decennale e secondo quanto previsto dalla circolare n. B76/2000/MOT del 16/11/2000 del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture(disponibile nella sezione Normativa di settore) il decimo anno di utilizzo deve intendersi decorrente:
· dalla data del collaudo dell’impianto GPL in caso di installazione dello stesso successivamente all’immatricolazione del veicolo;
· dalla data della prima immatricolazione del veicolo, se questo è allestito sin dall’origine con impianto GPL.
Anche in questo caso allo scadere dello stesso il proprietario, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art 79 del C.d.s (che si riporta in basso) o aggiorna l’impianto provvedendo alla sostituzione del serbatoio oppure provvede a far rimuovere l’impianto stesso ripristinando l’alimentazione del veicolo alla sola benzina. Entrambe le operazioni avvengono sempre previo collaudo presso l’MCTC che aggiorna anche la carta di circolazione.
Per le autovetture alimentate a METANO, una volta effettuato il primo montaggio e relativo collaudo presso
In Italia esiste un apposito organismo denominato GFBM SpA (Gestione Fondo Bombole Metano), finanziano attraverso appositi fondi che provvede gratuitamente alla revisione periodica (ogni cinque anni) per qualunque utente si rechi in sede con serbatoi scaduti, svuotati del metano, privi di valvole e smontati dall'autovettura. Qualora invece le operazioni di revisione delle bombole sono svolte da un installatore, i relativi costi sono a carico del proprietario del veicolo.
Ogni bombola reca in posizione ben visibile una punzonatura che indica matricola, caratteristiche e la data di scadenza della stessa. Sul veicolo deve essere apposto altresì un cartellino plastificato Gestione Fondo Bombole Metano di colore azzurro-verde, rilasciato dall'installatore dei componenti (in caso di installazione dell'impianto) o al momento della sostituzione dei serbatoi (in caso di collaudo quinquennale degli stessi) e deve recare l'annotazione della loro scadenza (mese ed anno), la targa del veicolo ed il timbro della ditta che ha eseguito le operazioni.
Nel caso di vetture prodotte di seria con l'alimentazione a metano , la targhetta che prova la validità dei serbatoi è applicata nello sportellino per la carica del carburante.
SANZIONI
Per quanto concerne il sistema sanzionatorio è prevista, in caso di mancato aggiornamento della carta di circolazione a seguito
di installazione o sostituzione di impianto a metano/gpl, la sanzione amministrativa da euro
Gli artt. 78 e 79 del C.d.s che si riportano di seguito :
Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 79 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
Autore / Fonte: Staff Trombetta